L’articolo 5° comma 2° del Decreto Ministeriale del 13 Agosto 2014 n°140, cosi dispone: “Gli obblighi formativi di aggiornamento hanno una cadenza annuale. Il corso di aggiornamento ha una durata di almeno 15 ore e riguarda elementi in materia di amministrazione condominiale, in relazione all’evoluzione normativa, giurisprudenziale e alla risoluzione di casi teorico-pratici”.
Per semplificare è fatto obbligo a ciascun amministratore per ogni anno solare di svolgere quindici ore di formazione, in assenza delle quali, pur non essendo stata stabilita alcuna sanzione, viene a decadere la legittimità giuridica nella gestione degli incarichi di amministrazione.
In tal caso l’amministratore potrebbe essere revocato dall’autorità giudiziaria su richiesta del singolo condomino.
Invece nel caso di delibera che confermasse l’incarico ad un amministratore che non abbia attestato (anche con modalità telematiche) in assemblea di adempiere regolarmente all’obbligo di formazione permanente, la stessa delibera sarebbe annullabile, su ricorso dei condomini assenti dissenzienti o astenuti, e probabilmente potrebbe rilevarsi addirittura la nullità e quindi ricorribile da tutti e senza limiti di tempo.
Rimane quindi anche nell’interesse del Condominio stesso verificare se gli obblighi formativi siano stati espletati dal professionista richiedendolo espressamente durante lo svolgimento dell’assemblea.